Decreto Legge n. 1 del 05/01/2021

Pubblicata il 07/01/2021

E' stato pubblicato il Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Per maggiori informazioni vedasi allegati

Principali disposizioni (sintesi a cura della Regione Veneto)

Art. 1
  1. Comma 1 (norma restrittiva): per tutta l’Italia, mobilità solo entro regione (salve le solite causali: lavoro, necessità, salute, rientro a casa);
  2. Comma 2 (norma restrittiva): Zone gialle e arancioni (tutte, fino a nuova ordinanza del ministro della salute), nei giorni 9 e 10 gennaio si applica il regime delle arancioni (mobilità solo comunale, salvo lavoro, salute, e necessità e 30 km per i comuni fino a 5000 abitanti; chiusura ristoranti e bar);
  3. Comma 3 (norma ampliativa): Zone rosse (attualmente non ce ne sono), possibilità una visita presso case private dentro il comune di residenza di chi si sposta, o entro 30 km se si abita in comuni fino a 5000 abitanti, esclusi i capoluoghi; una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, in non più di due oltre a minori anni 14 e disabili.
  4. In tutta Italia vale il dpcm 3.12.2020 per quanto non derogato dai punti precedenti.
Ad oggi (salve ordinanze del ministro), il “calendario” del Veneto è questo:
  1. 7 e 8 gennaio: giallo (art. 1 dpcm 3.12.2020): aperte le attività commerciali, di servizi, bar e ristoranti;
  2. 9 10 gennaio: arancione (art. 2, dpcm 3.12.2020);
  3. dall’11 al 15 gennaio, giallo salve il divieto di mobilità interregionale e le previsioni sulla scuola contenute nell’ordinanza n. 2 del 4.1.2021.
Art. 2: procedure per l’adozione di ordinanze del ministro della salute

Art. 3: sanzioni (400/1000 euro);

Art. 4 Scuole
In Veneto vale l’ordinanza n. 2 del 4.1.2020: didattica a distanza per il 100% degli studenti delle scuole superiori di secondo grado, anche non statali, dal 7 al 31 gennaio.
Per le altre scuole (materne, elementari, medie): didattica in presenza.

Art. 5: acquisizione consenso alla vaccinazione per le persone non coscienti ricoverate in strutture assistenziali (non quelle che risiedono presso abitazioni private).
  1. Se è nominato un tutore, curatore, amministratore di sostegno, fiduciario che ha ricevuto le disposizioni anticipate di trattamento (dat): lo rilasciano per iscritto queste figure;
  2. Se mancano le figure della lett. a), lo rilascia per iscritto il medico della struttura in cui si trova la persona non cosciente, sentiti i famigliari reperibili, o, in mancanza di medico nella struttura, il direttore sanitario dell’Ulss competente, sempre sentiti i famigliari reperibili;
  3. In caso di contrasto tra famigliari e medico o in caso di assenza di dat o famigliari, il medico di cui alla lett. b) presenta ricorso al giudice tutelare, che decide entro 48 ore.


MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 dicembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 dicembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)
 

Allegati

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Allegato DL_05_01_2021.pdf 144.96 KB
Allegato Schede-ALI_Nuovo-DL_5-gennaio-1.pdf 1.51 MB
Allegato sintesi decreto legge 1 del 5 gennaio 2021.odt 22.61 KB
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