DPCM 8 MARZO 2020 - MISURE PER BAR E ESERCIZI DI RISTORAZIONE E ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI

Pubblicata il 11/03/2020

Si riporta di seguito le disposizioni previste dal DPCM del 08/03/2020 per i bar e gli esercizi di ristorazione ed altri esercizi commerciali:
    n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione;
    o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
   r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e' disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell'attivita' in caso di violazione.

FAQ (disponibili e costantemente aggiornate al link http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 )
  1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
    È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
    Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
  3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?
    È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).
  4. Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?
    No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.
  5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
    Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?
    Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

 

Allegati

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