DPCM 22 MARZO 2020 - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID- 19

Pubblicata il 23/03/2020

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020.
Il DPCM prevede, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:
    a) sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e  salvo quanto di seguito  disposto.  Le  attivita'  professionali  non  sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.  Per le   pubbliche   amministrazioni resta   fermo   quanto    previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  fermo, per  le  attivita'  commerciali,  quanto  disposto  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e  dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei  codici  di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia  e  delle finanze;
    b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo 2020 le  parole  «.  E'  consentito  il  rientro  presso  il  proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
    c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita'  a distanza o lavoro agile;
    d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo precedente.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa;
    e) sono comunque consentite le attivita' che erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'articolo 101 del codice  beni  culturali,  nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza  o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;
    f) e' sempre consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
    g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto  della  provincia  ove  e' ubicata l'attivita' produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita'  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
    h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio  e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica  per l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.
  3. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.
  4. Le imprese  le  cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del presente decreto completano le attivita' necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza.
                             
        
Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino  al  3  aprile  2020.  Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a  quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di  efficacia,  gia'  fissati  al  25  marzo  2020,  sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
 
 

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