Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 2 del 04/01/2021

Pubblicata il 05/01/2021

E' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto recante  "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni."
L'ordinanza dispone, tra le altre cose,:
 
A) Misure relative all’attività scolastica
1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in Mod. B – copia Opgr n. 2 del 4 gennaio 2021 pag. 5 di 6 presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
2. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
3. Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. All’attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l’infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid19 di cui all’allegato 1).

B) Misure per il trasporto pubblico locale
In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 10, lett. mm), DPCM 3.12.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, anche al fine di garantire il rispetto delle limitazioni di cui alla lettera A) della presente ordinanza;

C) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto al 31 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio. 

Allegati

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Allegato OPGR_002_04-01-2021.pdf 69.85 KB
Allegato OPGR_2021_01_04_N 002_All_1 (1).pdf 389.17 KB
Allegato comunicato regione veneto scuole.odt 17.28 KB
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